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La Normativa per l'Attribuzione dei Crediti Formativi

Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n° 323

Art. 12

1. (Regolamento) Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame. I consigli di classe e le commissioni d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'articolo 14. II Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie d'esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.

2. (Regolamento) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

3. (Regolamento) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.

Decreto ministeriale 12 novembre n° 452

Art. 1

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi di cui all'art. 12 del regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

 

 

 

D.P.R. n.275/ 1999

 

 

4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. B) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono, altresì, individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione è effettuato ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

In concreto, per quanto attiene all'attribuzione dei crediti, il Consiglio di classe, in linea con i piani di lavoro, terrà presente che:

•  Le esperienze formative effettuate all'esterno della scuola danno luogo a crediti formativi e valgono per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo all'interno della banda d'oscillazione.

•  Le esperienze non curriculari, interessanti sotto il profilo formativo e svolte all'interno della scuola, danno luogo a crediti scolastici. Relativamente a tali attività, inoltre, distinguerà tra quelle che possono concorrere all'attribuzione di crediti di tipo didattico, (quali corsi di approfondimento e di integrazione) e quelle attività che hanno una valenza educativo- formativa, in considerazione che l'impegno, la partecipazione e l'interesse rientrano nei criteri di una valutazione globale dell'iter formativo di una persona.

I crediti certificati per obiettivi didattici concorrono, infatti, alla valutazione periodica e finale nell'ambito delle rispettive discipline, i crediti maturati per obiettivi non cognitivi concorrono - parimenti - alla valutazione finale come momento di sintesi del percorso formativo

"Nella scuola dell'autonomia, dove il piano dell'offerta formativa recita un ruolo determinante e peculiare, il concetto di "certificazione" nasce dall'esigenza di riconoscere il valore dei percorsi formativi personalid'ogni soggetto indipendentemente dal setting d'apprendimento (sia esso un momento curriculare, un'attività di volontariato, un'esperienza di lavoro) o dalle modalità (frequenza di un corso in aula, partecipazione ad uno stage esterno) ".